Oggi più che mai le informazioni sono lo strumento prezioso con il quale un privato o un'azienda possono tutelare in modo legittimo i loro diritti.
Possono aiutare a dirimere controversie famigliari, lavorative o aziendali:
Possono servire in un procedimento civile in cui si è accusatori o accusati per avere un risarcimento dovuto o per non dover pagare un risarcimento che si ritiene non dovuto.
In sede penale le informazioni servono per formare la prova processuale per la difesa, la parte civile e la parte offesa da reato, sono lo strumento che, nel giusto processo, consentono al privato di realizzare il c.d contraddittorio processuale.
Noi dal settembre 2001 forniamo consulenza investigativa per consentire ai nostri clienti di tutelare un legittimo diritto in giudizio, senza le prove questo è impossibile e tu non sei in grado di raccoglierle da solo, non ne hai le competenze e non hai le autorizzazioni di Legge per farlo.
Capita spesso che il cliente, prima di rivolgersi a un professionista abilitato, cerchi di fare da sé, per risparmiare, perché crede che basti comprare qualche apparecchio su Ebay, ad esempio un GPS tracker, e risolvere il proprio problema.
Ma non funziona così.
La professione di investigatore privato richiede in primo luogo una profonda conoscenza della legge per non incorrere in reati, che oltre a rendere inutilizzabili le prove così raccolte, espongono chi compie determinate azioni a conseguenze sia in sede penale che civile.
Inoltre, quasi sempre, chi agisce da solo si fa quasi sempre scoprire rendendo poi ancora più difficile il lavoro del professionista contattato in seguito che deve operare in un contesto ostile, in cui la persona su cui deve indagare è permanentemente allertata.
Infine l'errore supremo, che commettono in tanti: di non dire al professionista che si è già agito da soli, che ci sono già stati tentativi di raccogliere informazioni.
In questo caso il professionista non è avvisato che la persone che deve seguire è gia in stato di allerta e tutto il servizio investigativo viene messo a rischio.
Ogni giorno riceviamo richieste per attività di intercettazioni illegali e assolutamente inutili in quanto non potrebbero essere prodotte in giudizio pena nullità delle stesse e denuncia immediata all'autorità giudiziaria sia del professionista che del cliente.
· Art. 615 bis Codice Penale – “Interferenze illecite nella vita privata”- Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
· Art. 617 bis del Codice Penale – “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” – Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.
· Art. 615 Ter Codice Penale – “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” – Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.
· Art. 616 Codice Penale – “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” – Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o una multa pecuniaria
· Art. 617 quater Codice Penale – “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Quindi, riassumento, è sempre illegale:
L'elenco non completo include:
Si, se vi affidate a un professionista abilitato, potete tranquillamente raccogliere prove, utilizzabili in giudizio, scoprire l'infedeltà o il tradimento del partner, del coniuge o del dipendente e ogni altra informazione di vostro interesse.