La legge 7 dicembre 2000 n. 397 ha consacrato la figura dell'investigatore privato autorizzato come ausiliario (sostituto) del difensore in tutti gli atti di indagine finalizzati a formare a prova processuale in parità con l'accusa, secondo il principio del contraddittorio (Articolo 111 costituzione).
L'articolo 391-nonies del C.p.p., introdotto dalla medesima legge, recita "
Art. 391-nonies.
Attività investigativa preventiva.
1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale."
Il difensora potrà in questo caso a sua volta incariare un investigatore privato autorizzato per svolgere tutte le indagini e le ricerche che normalmente possono svolgere gli agenti di polizia giudiziaria, ad esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento del Magistrato (esempio: intercettazioni ambientali).
In questo ambito questa attività preliminare viene normalmente chiamata "autotutela giudiziaria" in quanto consente al privato, vittima di un reato, di rivolgersi a un soggetto privato per i individuare i responsabili dello stesso e portare elementi di prova direttamente all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
Scrivi commento